lunedì 15 ottobre 2018

persona svantaggiata e tutela patrimonio artistico

....L'orientamento giurisprudenziale relativo agli articoli 4 e 5 della legge n. 13 del 1989, la prevalenza dell’interesse alla protezione della persona svantaggiata di fronte alla tutela del patrimonio artistico, interesse che può soccombere solo in casi eccezionali; da tale prevalenza deriva per l’Amministrazione “un onere motivazionale particolarmente intenso circa il serio pregiudizio per il bene storico-artistico derivante dall’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche”. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, “la normativa di favore di cui alla legge n. 13 del 1989 si applica anche quando si tratti di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie. La legge in questione infatti, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie di invalidità devono essere assunti dall'intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali” (Consiglio di Stato n. 4824 del 18 ottobre 2017)”.
La legge n. 13 del 9 gennaio 1989, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", all’art. 1 indica espressamente le opere considerate necessarie per favorire il superamento o eliminare tali barriere (da realizzare obbligatoriamente nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di interi edifici), tra cui, alla lettera d), “l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”.
Ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge, qualora la realizzazione di tali interventi avvenga su immobili soggetti a vincolo, la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni; la mancata pronuncia nel termine equivale ad assenso; l'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato; il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
“In una valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanza sociale, il legislatore ha ritenuto che gli interventi di natura edilizia volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici privati che sono sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere non consentiti, dalle amministrazioni cui spetta l'esercizio delle funzioni di tutela, solo se recano un serio pregiudizio al bene tutelato. Per effetto delle indicate disposizioni può essere, pertanto, anche ammesso un pregiudizio ad un bene che è tutelato, per il suo particolare valore paesaggistico o storico-artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono (anche) le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindi non comprometta in modo rilevante il bene tutelato. Alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela spetta quindi il delicato compito di valutare la rilevanza del pregiudizio che il bene tutelato potrebbe subire per effetto dell'intervento edilizio progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche. Tale attività valutativa si connota peraltro di una sua peculiarità rispetto alle valutazioni che sono da tali amministrazioni normalmente compiute nell'esercizio del loro potere/dovere di tutela, perché, quando l'intervento edilizio è progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche, le amministrazioni di tutela possono ritenere possibili anche interventi in grado di arrecare un pregiudizio (purché non sia rilevante) al bene tutelato e consentire, quindi, anche una parziale alterazione di un bene che altrimenti non potrebbe essere alterato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 905)”.
...il legislatore, “nel bilanciamento degli interessi in gioco inerenti da una parte alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale e dall'altra alla salvaguardia dei diritti alla salute ed al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche - espressamente tutelati dagli artt. 3, comma 2, e 32 della Costituzione - ha inteso dare prevalenza ai menzionati diritti della persona relegando il diniego dell'autorizzazione ai soli casi di accertato e motivato serio pregiudizio del bene vincolato. Se da un lato non vige un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti a tutela del patrimonio culturale, da un altro le valutazioni negative devono farsi carico della presenza del serio pregiudizio, da rapportare alle concrete caratteristiche del bene protetto. Ne consegue che l'Amministrazione, per dar luogo a una pronuncia negativa della domandata autorizzazione, deve identificare ed esternare gli elementi che caratterizzano il pregiudizio e la sua serietà, in concreto rapporto alle caratteristiche proprie del bene culturale in cui l'intervento andrebbe a collocarsi” (Tar Lazio, II quater, 25 luglio 2017, n. 8928; 2 marzo 2018 n. 2343).

mercoledì 14 febbraio 2018

subappalto


Pubblicato il 07/02/2018
N. 00164/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa”, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Aleandri S.p.a.. e “Consorzio Integra Società Cooperativa”, in qualità di affittuaria del ramo d’azienda del primo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco De Franchi e Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Lancieri, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7; 
contro
ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliata, in Bari, via Melo, n. 97;
ANAS S.p.a. – Compartimento di Viabilità per la Puglia, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
- della nota ANAS S.p.a. – Compartimento di Viabilità per la Puglia, DIRAMM- U-.O. Gare e Contratti, prot. CBA-0003303-P del 9 febbraio 2016 recante concessione di estensione dell’autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di opere di pavimentazione stradale limitatamente al minimo importo di € 1.181.741,37 in luogo di quello maggiore richiesto, pari ad € 3.348.944,79;
- la nota ANAS S.p.a. – Compartimento di Viabilità per la Puglia, DIRAMM- U-.O. Gare e Contratti, prot. CBA-0008727-P del 29 marzo 2016 recante riscontro richiesta di chiarimenti di cui alla nota del Consorzio Cooperative Costruzioni del 12 febbraio 2016;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato e conseguente, ivi compreso “il parere della competente Area Tecnica Nuove Costruzioni in data 7 gennaio 2016” ed il “Prospetto” da questo trasmesso, inerente il computo “dell’importo per subappalti già autorizzati nella categoria prevalente OG3”, allo stato non conosciuto;
nonché per il risarcimento,
per equivalente monetario, dei danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti impugnati;
e sui motivi aggiunti depositati in data 14 ottobre 2016:
- della nota ANAS S.p.a. – Compartimento di Viabilità per la Puglia, DIRAMM- U-.O. Gare e Contratti, prot. CBA-00020290-P del 15 luglio 2016, comunicata via PEC in pari data, recante concessione di estensione dell’autorizzazione al subappalto da parte del RTI Consorzio Integra Società Cooperativa per l’esecuzione di opere di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per l’ulteriore importo di € 2.167.203,42;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.p.a ANAS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Domenico Torre, su delega dell'avv. Marco Lancieri, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, costituito in raggruppamento temporaneo d’impresa con la Aleandri S.p.a. si è aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera stradale “SS 96 Barese – Tronco Gravina-Bari: progetto dei lavori di ammodernamento con l’adeguamento alle sez. III CNR, del tratto fine variante Toritto Modugno, compresa la variante di Palo del Colle Ba 04/12” per un importo di € 71.398.669,67.
Il R.T.I. ricorrente ha chiesto e ottenuto dalla Stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto dei lavori della categoria prevalente, per un importo pari a € 2.407.204,22, entro il limite massimo del 30% dell’importo della categoria prevalente, ai sensi dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, importo stimato dalla stazione appaltante in € 8.328.011,75.
La successiva istanza di estensione del subappalto per ulteriori € 3.348.994,79 è stata autorizzata per soli € 1.181.741,37.
A sostegno del gravame viene dedotto che la stazione appaltante avrebbe erroneamente considerato compreso nell’importo massimo subappaltabile, oltre il valore del subappalto indicato nei relativi contratti, anche i costi dei materiali necessari per eseguirli, nonostante questi fossero forniti dall’aggiudicatario appaltatore, come convenuto nei contratti di subappalto.
Il R.T.I. riferisce di aver risolto i contratti di subappalto eccedenti il limite concedibile calcolato erroneamente dalla stazione appaltante e chiede pertanto il risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di gestire in proprio le relative lavorazioni.
Resiste l’ANAS con controricorso.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il comma 1 dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 5 ottobre 2010, vigente ratione temporis, dispone: La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
Se ne deduce che la variabile indipendente che determina la percentuale subappaltabile dei lavori della categoria prevalente è sottratta all’autonomia contrattuale delle parti ed è individuata ex lege nel prezzo d’appalto relativo alla categoria prevalente.
A tal fine per “prezzo del contratto d’appalto” deve intendersi, ai sensi dell’art. 3 comma 7 (appalti pubblici di lavori) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, il corrispettivo, risultante dall’aggiudicazione, della progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera commissionata all’appaltatore.
Ne consegue che con il prezzo d’appalto, secondo la disposizione dell’art. 170, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, viene compensato, secondo il criterio di corrispettività, il valore dell’opera o dell’intervento, quale risultato della prestazione dell’appaltatore che la esegue con organizzazione e mezzi propri.
Sotto altro profilo è chiaro che la distinzione fra il prezzo dei materiali - che la parte ricorrente esclude dalla base di calcolo a motivo del fatto che la fornitura dei materiali è contrattualmente posta a carico del R.T.I. – e il prezzo delle sole lavorazioni, ha rilevanza solo nel cottimo (comma 6 del citato art. 170) e non rileva ai fini del regime applicabile al subappalto.
La figura del cottimo è infatti distinta, per dettato normativo, dal subappalto che, ai sensi del comma 11 dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ha ad oggetto una prestazione – fra quelle che concorrono a realizzare l’opera oggetto dell’appalto – da eseguirsi, al pari di questo, mediante combinazione di mezzi e manodopera in posizione d’indipendenza e autonomia rispetto all’appaltatore (A.V.C.P., parere del 20 dicembre 2012 - AG n. 25/2012).
Ciò premesso, in linea di principio, è chiaro che, se le parti hanno convenuto un subappalto, cui tipicamente consegue l’assunzione in capo al subappaltatore del rischio connesso all’organizzazione dei fattori necessari per la realizzazione del risultato, ivi compreso quello derivante dagli eventuali difetti di detti materiali, l’acquisto, a qualsiasi titolo, di materiali dall’affidatario dell’appalto non si distingue da quello eventualmente convenuto con un altro fornitore, non ne muta quindi la causa tipica ed è, come quello, certamente irrilevante ai fini del calcolo della percentuale di lavori subappaltabili.
Resta dunque dimostrato che, in difetto di una deroga espressa, i singoli importi subappaltabili entro il limite 30% dell’importo della categoria prevalente vanno calcolati con lo stesso criterio di calcolo del prezzo d’appalto del quale costituiscono una frazione, tenendo conto cioè delle lavorazioni e dei materiali necessari per ciascuna prestazione subappaltabile, indipendentemente dai patti convenuti delle parti nel contratto derivato.
La soluzione è coerente, dal punto di vista dogmatico, con la natura di subcontratto del subappalto che mutua la propria disciplina dal contratto d’appalto: così come la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, per derivazione anche il prezzo del contratto di subappalto è, ad ogni fine, quello corrispondente in parte qua all’importo della categoria (singola prestazione/lavorazione) commissionata al subappaltatore.

lunedì 18 dicembre 2017

P A C E 2018

LI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2018

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace

1. Augurio di pace
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! 
La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale,[1] è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace».[2] Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta.
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] permettere quell’inserimento».[3] Essi hanno una precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare.[4]
2. Perché così tanti rifugiati e migranti?
In vista del Grande Giubileo per i 2000 anni dall’annuncio di pace degli angeli a Betlemme, San Giovanni Paolo II annoverò il crescente numero di profughi tra le conseguenze di «una interminabile e orrenda sequela di guerre, di conflitti, di genocidi, di “pulizie etniche”»,[5] che avevano segnato il XX secolo. Quello nuovo non ha finora registrato una vera svolta: i conflitti armati e le altre forme di violenza organizzata continuano a provocare spostamenti di popolazione all’interno dei confini nazionali e oltre.
Ma le persone migrano anche per altre ragioni, prima fra tutte il «desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la “disperazione” di un futuro impossibile da costruire».[6] Si parte per ricongiungersi alla propria famiglia, per trovare opportunità di lavoro o di istruzione: chi non può godere di questi diritti, non vive in pace. Inoltre, come ho sottolineato nell’Enciclica Laudato si’, «è tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale».[7]
La maggioranza migra seguendo un percorso regolare, mentre alcuni prendono altre strade, soprattutto a causa della disperazione, quando la patria non offre loro sicurezza né opportunità, e ogni via legale pare impraticabile, bloccata o troppo lenta.
In molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa una retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano.[8]
Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le migrazioni globali continueranno a segnare il nostro futuro. Alcuni le considerano una minaccia. Io, invece, vi invito a guardarle con uno sguardo carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace.
3. Con sguardo contemplativo
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione».[9] Queste parole ci ripropongono l’immagine della nuova Gerusalemme. Il libro del profeta Isaia (cap. 60) e poi quello dell’Apocalisse (cap. 21) la descrivono come una città con le porte sempre aperte, per lasciare entrare genti di ogni nazione, che la ammirano e la colmano di ricchezze. La pace è il sovrano che la guida e la giustizia il principio che governa la convivenza al suo interno.
Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, «ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia»,[10] in altre parole realizzando la promessa della pace.
Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà scoprire che essi non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio,capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni che li accolgono. Saprà scorgere anche la creatività, la tenacia e lo spirito di sacrificio di innumerevoli persone, famiglie e comunità che in tutte le parti del mondo aprono la porta e il cuore a migranti e rifugiati, anche dove le risorse non sono abbondanti.
Questo sguardo contemplativo, infine, saprà guidare il discernimento dei responsabili della cosa pubblica, così da spingere le politiche di accoglienza fino al massimo dei «limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso»,[11] considerando cioè le esigenze di tutti i membri dell’unica famiglia umana e il bene di ciascuno di essi.
Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, spesso divise e polarizzate da conflitti che riguardano proprio la presenza di migranti e rifugiati.
4. Quattro pietre miliari per l’azione
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.[12]
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».[13]
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova».[14]
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto».[15]
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio».[16]
5. Una proposta per due Patti internazionali
Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare il processo che lungo il 2018 condurrà alla definizione e all’approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi a livello globale, questi patti rappresenteranno un quadro di riferimento per proposte politiche e misure pratiche. Per questo è importante che siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario realismo della politica internazionale non diventerà una resa al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza.
Il dialogo e il coordinamento, in effetti, costituiscono una necessità e un dovere proprio della comunità internazionale. Al di fuori dei confini nazionali, è possibile anche che Paesi meno ricchi possano accogliere un numero maggiore di rifugiati, o accoglierli meglio, se la cooperazione internazionale assicura loro la disponibilità dei fondi necessari.
La Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha suggerito 20 punti di azione[17] quali piste concrete per l’attuazione di questi quattro verbi nelle politiche pubbliche, oltre che nell’atteggiamento e nell’azione delle comunità cristiane. Questi ed altri contributi intendono esprimere l’interesse della Chiesa cattolica al processo che porterà all’adozione dei suddetti patti globali delle Nazioni Unite. Tale interesse conferma una più generale sollecitudine pastorale nata con la Chiesa e continuata in molteplici sue opere fino ai nostri giorni.
6. Per la nostra casa comune
Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa comune”».[18] Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile.
Tra costoro va annoverata Santa Francesca Saverio Cabrini, di cui ricorre nel 2017 il centenario della nascita al cielo. Oggi, 13 novembre, molte comunità ecclesiali celebrano la sua memoria. Questa piccola grande donna, che consacrò la propria vita al servizio dei migranti, diventandone poi la celeste patrona, ci ha insegnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e integrare questi nostri fratelli e sorelle. Per la sua intercessione il Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace».[19]
Dal Vaticano, 13 novembre 2017
Memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, Patrona dei migranti

martedì 14 novembre 2017

esonero onere della prova

secondo un principio consolidato, «facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..>> (Sez. U, Di Benedetto, cit.). Unico dovere indeclinabile del giudice resta quello di «esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni>> (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina). In coerenza alla natura pattizia dell'accordo ratificato con la sentenza di applicazione della pena, questa Corte ha affermato che «nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimen tale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. perì., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo» (Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998).

lunedì 23 ottobre 2017

DIRITTO DI DIFESA

In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (di recente, Cass. n. 462 del 2016).

giovedì 5 ottobre 2017

spazi di salvezza

Missionari di speranza oggi nel mese di ottobre nella Chiesa è dedicato in modo particolare alla missione, e nella festa San Francesco d’Assisi (4 ottobre) che è stato un grande missionario di speranza! 
Il cristiano non è un profeta di sventura...l’essenza del suo annuncio è l’opposto della sventura: è Gesù, morto per amore e che Dio ha risuscitato al mattino di Pasqua. E questo è il nucleo della fede cristiana...
i Vangeli non si chiudono col venerdì santo, vanno oltre; ed è proprio questo frammento ulteriore a trasformare le nostre vite. I discepoli di Gesù erano abbattuti in quel sabato dopo la sua crocifissione; quella pietra rotolata sulla porta del sepolcro aveva chiuso anche i tre anni entusiasmanti vissuti da loro col Maestro di Nazareth. Sembrava che tutto fosse finito, e alcuni, delusi e impauriti, stavano già lasciando Gerusalemme. 
Ma Gesù risorge! Questo fatto inaspettato rovescia e sovverte la mente e il cuore dei discepoli. Perché Gesù non risorge solo per sé stesso, ... nel giorno di Pentecoste i discepoli sono trasformati dal soffio dello Spirito Santo. Non avranno solamente una bella notizia da portare a tutti, ma saranno loro stessi diversi da prima, come rinati a vita nuova. La risurrezione di Gesù ci trasforma con la forza dello Spirito Santo. Gesù è vivo, è vivo fra noi, è vivente e ha quella forza di trasformare.
Com’è bello pensare che si è annunciatori della risurrezione di Gesù non solamente a parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita!
Gesù Vuole testimoni: persone che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare. Soprattutto di amare: perché la forza della risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche quando l’amore pare aver smarrito le sue ragioni. ...
la fede, la speranza nostra non è solo un ottimismo; è qualche altra cosa, di più! È come se i credenti fossero persone con un “pezzo di cielo” in più sopra la testa.


Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza, sempre. ...Ecco, il vero cristiano è così: non lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la forza della risurrezione, che nessun male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall’amore.
Certo, qualche volta i discepoli pagheranno a caro prezzo questa speranza donata loro da Gesù. Pensiamo a tanti cristiani che non hanno abbandonato il loro popolo, quando è venuto il tempo della persecuzione. Sono rimasti lì, dove si era incerti anche del domani, dove non si potevano fare progetti di nessun tipo, sono rimasti sperando in Dio. E pensiamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle del Medio Oriente che danno testimonianza di speranza e anche offrono la vita per questa testimonianza. Questi sono veri cristiani! Questi portano il cielo nel cuore, guardano oltre, sempre oltre. Chi ha avuto la grazia di abbracciare la risurrezione di Gesù può ancora sperare nell’insperato. I martiri di ogni tempo, con la loro fedeltà a Cristo, raccontano che l’ingiustizia non è l’ultima parola nella vita. In Cristo risorto possiamo continuare a sperare. Gli uomini e le donne che hanno un “perché” vivere resistono più degli altri nei tempi di sventura. Ma chi ha Cristo al proprio fianco davvero non teme più nulla. E per questo i cristiani, i veri cristiani, non sono mai uomini facili e accomodanti. La loro mitezza non va confusa con un senso di insicurezza e di remissività. San Paolo sprona Timoteo a soffrire per il vangelo, e dice così: «Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza» (2 Tm 1,7). Caduti, si rialzano sempre. 
Ecco, cari fratelliil cristiano è un missionario di speranza. Non per suo merito, ma grazie a Gesù, il chicco di grano che, caduto nella terra, è morto e ha portato molto frutto (cfr Gv 12,24).

venerdì 8 settembre 2017

Grazie Nonna Grazia

Oggi nel giorno del suo onomastico un pensiero va a lei nonna Grazia. Grazie donna piccola di statura ma grande di cuore. E soprattutto una grandissima lavoratrice. Donna umile e silenziosa. Donna riservata amante delle piante, tante, e degli animali. Grazie nonna per il dono di Tua figlia,  mia madre Chiara. Forse mi avresti voluto sacerdote al quale avresti donato un tuo terreno agricolo per la gioia di vedere tuo nipote sull'altare. Non hai fatto in tempo a seguire la mia crescita le mie scelte. Presto sei tornata Lassù a riposare dopo instancabili giorni di lavoro su questa Terra. Oggi sarebbe stato un giorno di festa per il tuo onomastico. La tua devozione è testimoniata dalla grotta in onore di Sant'Anna che realizzasti ed è ancora lì. Nonna oggi non avresti visto tuo nipote sacerdote ma sono certo che mi vuoi bene ugualmente. Avresti conosciuto i miei figli che di certo avresti coccolato con l'amore silenzioso ma forte.