nel rito del lavoro, il mancato
esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc.
civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della
regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con
ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice
di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi
istruttori (cfr. Cass. 23.10.2014 n. 22534).
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