sabato 9 novembre 2019

DEFINIZIONE TERRENI EDIFICI PUBBLICI

Cass. Pen., 2, 13.11.1997 n. 6.207, PM in proc. Vido, secondo cui, ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti e "destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto; conf., Cass. Pen., 2, 24.1.2003 n. 14.798, PM in proc. Cipolla; Cass. Pen., 2, 5.2.2003 n. 11.822, PG in proc. Lo Russo).

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