martedì 14 novembre 2017
esonero onere della prova
secondo un principio consolidato, «facendo
richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà
di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed
esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della
responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non
va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto).
Di conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si
esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto
all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di
una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto
nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3)
della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo
comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena,
qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del
beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non
punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive
debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi
motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla
ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di
una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione,
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi
concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito
negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..>> (Sez.
U, Di Benedetto, cit.).
Unico dovere indeclinabile del giudice resta quello di «esaminare, prima
della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena
concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di
una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto
all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi
delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato
degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.
129 cod. proc. pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva
esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione
compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e
di ulteriori acquisizioni>> (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
In coerenza alla natura pattizia dell'accordo ratificato con la sentenza di
applicazione della pena, questa Corte ha affermato che «nell'ipotesi di
impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata
dalla parte, secondo lo schema procedimen tale previsto dagli artt. 444 e
seguenti cod. proc. perì., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della
ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di
diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che
abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di
tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il
pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo» (Sez. U, n.
11493 del 24/06/1998).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento