lunedì 8 maggio 2017
latrare del cane e reato art 659 cod. pen
per consolidata e temporalmente radicata
giurisprudenza della Cassazione, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 659
cod. pen. è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate
nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro
intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di
persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state
effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che
la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto
verificata (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 giugno 1996, n. 5714).
....l'elemento essenziale
della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è
l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e
non già l'effettivo disturbo arrecato alle stesse (Corte di cassazione, Sezione I
penale, 7 gennaio 2008, n. 246).
....è, tuttavia, un
reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della
integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene interesse protetto
dalla norma incriminatrice - da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie
occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di
soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si
trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i
rumori o comunque le emissioni sonore di cui alla predetta norma - è, tuttavia,
necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità
di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza.
E' di tutta evidenza che tale dimostrazione, oltre a poter essere data attraverso
misurazioni strumentali che, per la loro obbiettiva pregnanza, potranno essere di
per sé indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di
intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta
attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in
particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero
densamente abitato; l'esistenza o meno di un rilevante rumore di fondo che elida in
misura più o meno significativa l'idoneità a diffondere i suoi effetti propria della
fonte sonora oggetto della ipotesi accusatoria; il fatto che si tratti di una emissione costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione soggetta a periodi
costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica.
E' sulla base dell'analisi di questi elementi, ed altri di tale genere che sarà
compito del giudice del merito di volta in volta enucleare attraverso l'esame del
caso di specie, che è possibile verificare nel concreto l'attitudine, ancorché solo
potenziale, della fonte sonora ad arrecare, oltre il limite della normale tollerabilità,
la lesione della quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone,
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