lunedì 8 maggio 2017

latrare del cane e reato art 659 cod. pen

per consolidata e temporalmente radicata giurisprudenza della Cassazione, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 giugno 1996, n. 5714). ....l'elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo arrecato alle stesse (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 gennaio 2008, n. 246). ....è, tuttavia, un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene interesse protetto dalla norma incriminatrice - da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o comunque le emissioni sonore di cui alla predetta norma - è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza. E' di tutta evidenza che tale dimostrazione, oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali che, per la loro obbiettiva pregnanza, potranno essere di per sé indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato; l'esistenza o meno di un rilevante rumore di fondo che elida in misura più o meno significativa l'idoneità a diffondere i suoi effetti propria della fonte sonora oggetto della ipotesi accusatoria; il fatto che si tratti di una emissione  costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione soggetta a periodi costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica. E' sulla base dell'analisi di questi elementi, ed altri di tale genere che sarà compito del giudice del merito di volta in volta enucleare attraverso l'esame del caso di specie, che è possibile verificare nel concreto l'attitudine, ancorché solo potenziale, della fonte sonora ad arrecare, oltre il limite della normale tollerabilità, la lesione della quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone,

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