martedì 25 ottobre 2016
appello al Consiglio di Stato: specificità censure
Nel giudizio d’appello (non essendo un iudicium novum) è inammissibile, per violazione del dovere di specificità delle censure sancito dall'art. 101, comma 1, c.p.a., la mera riproposizione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado, senza che sia sviluppata, mediante l’articolazione di puntali argomenti critici, alcuna confutazione della statuizione del primo giudice (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682; Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268; Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158; Cons. Giust. Amm. Sic., 25 settembre 2015, n. 615),
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